Art. 3.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata «Commissione», per l'applicazione della presente legge con particolare riguardo alla collocazione degli animali dismessi.
      2. La Commissione è composta:

          a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, che la presiede;

          b) dal direttore della Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato;

          c) dal direttore del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute o da un suo delegato;

          d) dal direttore del Servizio Cites del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

          e) dal direttore del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

          f) dal presidente della Commissione scientifica Cites istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato;

 

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          g) da due rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali e della natura riconosciute come enti morali;

          h) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dell'Ente nazionale circhi.

      3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro e non oltre il termine di cui al comma 1, e rimane in carica due anni e fino alla totale dismissione degli animali.
      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 5.
      5. La Commissione è convocata dal presidente almeno sei volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      6. La Commissione si può avvalere della consulenza di esperti delle materie di volta in volta ritenute opportune in base alle finalità della presente legge.